Legittima difesa. Si firma anche a Misterbianco
Da venerdì 8 aprile, anche a Misterbianco è possibile firmare per una legge di iniziativa popolare per rafforzare l’inviolabilità del domicilio promossa dall’Italia dei Valori. Tutti coloro che ne siano interessati possono recarsi, negli orari di ufficio e ricevimento del pubblico, presso l’ufficio segreteria o all’anagrafe del Comune.
L’ufficio di segreteria del Comune di Misterbianco è in via Sant’Antonio Abate, 2° piano; riceve dal lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13 e martedì e giovedì dalle 16 alle 18.
C’è tempo fino a fine maggio
La Legge di iniziativa popolare è una procedura prevista dalla Costituzione che permette a un gruppo di cittadini, che abbia raccolto 50mila firme valide e autenticate, di presentare un progetto di legge ai presidenti di Camera e Senato affinché questo venga discusso e votato in Parlamento.
La proposta di legge presentata dall’Idv punta a integrare e modificare due articoli del codice penale, il 55 e il 614. La proposta intende punire più severamente chi si macchia del crimine di violazione del domicilio con il raddoppio delle pene; viene anche esclusa qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nella casa privata. Infine, la proposta di legge vuole accrescere la possibilità di legittima difesa senza incorrere nell’eccesso colposo.
Il testo della proposta è il seguente:
Art. 1 (Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
- All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
- a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”
- b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”
- c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”
- d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.
Art. 2 (Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
- All’articolo 55 del codice penale, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.
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