Elezioni 2017 – Rispetto delle regole n.1: “Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione” Legge 22 febbraio 2000, n.28 art.9, comma 1 - Legge 25 marzo 1993, n.81 art.29 comma 6
Ci pare opportuno rammentare all’amministrazione comunale e ai suoi componenti, specie se coinvolti nella competizione dell’11 giugno 2017, che la comunicazione delle pubbliche amministrazioni, in periodo elettorale, è disciplinata in modo preciso dalle seguenti norme di legge.
Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000)
Art. 9. Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
E ancora:
Legge 25 marzo 1993, n. 81
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993)
Art. 29 Propaganda elettorale
6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa
Fin qui le leggi.
In aggiunta, sulla disciplina della propaganda elettorale le prefetture sono intervenute con varie circolari esplicative. In una di queste specificano meglio che cosa si deve intendere per ‘pubbliche amministrazioni’.
“L’espressione ‘pubbliche amministrazioni’ va intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle elezioni, potranno svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi”.
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