Elezioni 2017, Rispetto delle regole n.2: I manifesti vanno negli spazi riservati E certamente non sui balconi, né sui pali, né sui muri. I riferimenti di legge.
Buffo periodo la campagna elettorale: i candidati dovrebbero dare il meglio di sé per attirare consensi e invece… Invece, quelli che domani saranno chiamati a destreggiarsi tra leggi e regolamenti, oggi dimostrano di non conoscere le norme che regolano la propaganda elettorale. E se le conoscono, le infrangono. Più o meno coscientemente. Come presentazione non c’è male.
Estrema sintesi in tema di affissione di manifesti per le elezioni comunali: a) fino a 30 giorni prima la data delle elezioni, va fatta negli spazi normalmente destinati alle pubbliche affissioni e previo pagamento della relativa tassa comunale; b) dal 30esimo giorno prima della data delle elezioni comunali, deve essere fatta esclusivamente negli spazi speciali gratuiti assegnati dalla giunta municipale (legge 24 aprile 1075, n.130).
Andiamo con la didattica del tema. Tra le disposizioni che regolano la propaganda elettorale, hanno particolare rilievo varie leggi: la “madre” legge 4 aprile 1956, n. 212 e la legge di modifica 24 aprile 1975, n. 130. La legge 22 febbraio 2000, n. 28 si occupa di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica.
Le disposizioni si applicano sia alle elezioni politiche, regionali e amministrative, sia alle elezioni dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, sia ai referendum previsti dalla Costituzione, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall’art. 3 della Legge 22 maggio 1978, n. 199.
Con la legge 4 aprile 1956, n. 212, sono state introdotte nella legislazione italiana norme che, entro i limiti consentiti dall’art. 21 della Costituzione, mirano a moderare eccessi e dispendi in occasione di consultazioni popolari.
Nello stesso tempo, tali norme puntano ad assicurare a tutti i cittadini, i partiti e le organizzazioni politiche, durante la campagna elettorale, parità di condizioni per la propaganda, eliminando qualsiasi privilegio determinato da maggiori possibilità finanziarie.
A tale scopo, anche l’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 introduce dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.
La legge 24 aprile 1975, n. 130 ha introdotto talune modifiche, per dare alle campagne elettorali un contenuto sempre più progredito di manifestazione di pensiero più che di ostentazione di mezzi economici, intende scoraggiare alcune forme di propaganda particolarmente costose ed a carattere esclusivamente spettacolare.
La legge intende, altresì, concentrare lo svolgimento della campagna elettorale entro termini non troppo lunghi, ma comunque sufficienti alla discussione dei temi ed alla conoscenza dei candidati, necessarie per una cosciente scelta elettorale.
Ricordiamo che, dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 12 maggio 2017, sono vietati:
– il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico
– la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo
pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti
– la propaganda luminosa mobile.
E non finisce qui! Perché anche i candidati a sindaco lasciano a desiderare. Alla prossima puntata.
N.B. Le immagini sono puramente indicative e non esaustive del fenomeno.
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