Elezioni 2017 – Rispetto delle regole n.3: “Niente furberie nei comitati elettorali” Dal 30esimo giorno prima delle elezioni vietata la propaganda elettorale al di fuori degli spazi destinati dal Comune. L'esempio di S.Agata Li Battiati.

C’è chi ne ha indicato uno, chi due o tre. C’è chi lo ha eletto a casa sua, chi a casa dei nonni; chi nella bottega dove lavora. È il comitato elettorale. Lo scopo: continuare a fare ciò che non si può anche dal 30esimo giorno prima delle consultazioni. Cioè propaganda elettorale al di fuori degli spazi destinati dal Comune. Una furbata insomma.

Nella mente del candidato misterbianchese a un’elezione, il comitato elettorale è più che un luogo fisico: è un concetto, un’astrazione, un luogo mitologico. Un ideale Paese della cuccagna dove ogni desiderio diventa possibile: vetrine da cui ammiccano suadenti i volti degli aspiranti sindaci o consiglieri comunali, muri esterni dove campeggiano perentori gli inviti alla preferenza.

Propaganda elettorale tout court. Propaganda al di fuori della legge, delle regole e perfino del buon senso. Altro che luoghi per la discussione dei temi e la conoscenza dei candidati, necessarie per una cosciente scelta elettorale.

I comitati elettorali – ricordiamolo – sono assimilati alle sedi di partito e possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima (comitato elettorale + simbolo di lista), con esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri, porte o balconi. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all’interno delle sedi.

Così succede, ad esempio, nel Comune di Sant’Agata Li Battiati, i cui cittadini saranno anch’essi chiamati alle urne l’11 giugno. Nel composto paesino della cinta etnea, le regole della propaganda elettorale nei comitati elettorali godono di maggiore attenzione: no a balconi, pali della luce, citofoni tappezzati dai faccioni dei candidati ma sobrie indicazioni del nome del candidato e della lista.

Il candidato Marco Rubino, al balcone mette uno striscione col proprio nome e il simbolo della sua lista; certo nelle vetrate ci sono pure i manifesti, ma ben lontani dalla pubblica via. Il candidato Otello Floresta mette solo un adesivo col simbolo della sua lista sulla targhetta del citofono di casa.

Ora, il piccolo centro di Sant’Agata Li Battiati dista appena 13 chilometri da Misterbianco. Lo si raggiunge, traffico permettendo, in circa 16 minuti di auto. Troppi per sperare che regole e legge vengano rispettate e fatte rispettare anche a Misterbianco, cittadina dai tanti parchi gioco ma dallo scarso senso civico-elettorale? Forza, candidati e amministrazione comunale, un piccolo sforzo.

E andiamo alle regole e alle leggi. Ce le ricorda la Circolare dell’8 aprile 1980, n. 1943/V, del ministero dell’Interno, Direzione generale dell’amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi elettorali, sulla disciplina della propaganda elettorale.

La circolare si rifà alle leggi n. 212 del 4 aprile 1956, e la legge di modifica 24 aprile 1975, n. 130. Lo abbiamo ricordato anche in occasione del Rispetto delle regole n.2.

Dal 30° giorno prima delle elezioni, cioè dal 12 maggio 2017, è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa di carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi, ed ogni forma di propaganda luminosa mobile, il getto di volantini, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

La norma è radicalmente innovativa rispetto alla precedente disciplina, che consentiva l’uso di un determinato numero di mezzi luminosi, striscioni o drappi. In base a essa, deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo dei 30 giorni, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.

La Circolare ricorda anche che:

a) è vietata la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639;

b) è vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all’articolo 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

In eccezione ai predetto divieto, l’articolo 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata la affissione di quotidiani e periodici. La eccezione vale anche per i giorni della votazione (articolo 8 della legge n. 130).

Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui si parla siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l’autorizzazione alla affissione prevista all’articolo 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;

c) è vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

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Redazione

La Redazione di Misterbianco 3.0

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