Consigliera a 5 stelle e docente a Torino (in permesso) L'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino apre una inchiesta. La replica. Che cosa prevede il CCNL
La superiorità “morale” è un venticello.
La presunta superiorità etica dei militanti grillini fa i conti, inevitabilmente, con la vita vissuta e il conto da pagare è spesso salato.
Il “caso” della portavoce a 5 stelle di Misterbianco, eletta al Consiglio Comunale alle ultime elezioni, non è il più eclatante e neppure il più grave, ma è emblematico: “non ho commesso alcun reato, la legge me lo consente”.
Che “combina”, in pratica, la giovane e battagliera Valentina Puglisi, stimata trasversalmente da tutti in paese?
Nulla di eccezionale: sfrutta la legge, che prevede permessi per assentarsi dal lavoro per svolgere la propria attività di consigliere comunale, fra i Consigli e le tanto vituperate Commissioni.
Risultato: alla scuola di Torino nella quale è titolare di cattedra non la vedono mai (come potrebbe essere altrimenti?), percepisce lo stipendio, i genitori imbufaliti protestano e alcuni cambiano anche scuola.
L’Ufficio Scolastico Provinciale ha aperto una inchiesta, come riportato dal Corriere.it, e già questa è una notizia.
“Non ho commesso nessun reato, la legge me lo consente”.
Questa frase, paradossalmente, è un po’ il “mantra” dei beneficiati che fanno parte della cosiddetta “casta”, tanto odiata dal Movimento di Beppe Grillo e argomento-principe utilizzato in rete per mettere all’indice la cosiddetta “vecchia politica politicante”.
E poi certo, consigliera Puglisi, la legge lo consente a lei come a chiunque altro nella sua posizione, quindi non è in discussione la legittimità o la buona fede: il problema è che se fondi la ragione del tuo impegno politico sugli odiosi (e spesso legali) privilegi della casta, avvalersi poi dei medesimi “privilegi” (ma lo sono davvero, oppure sono legittimi e meno legittimo è approfittarne senza svolgere bene il proprio ruolo pubblico?) quando torna comodo, o è giusto, non è esattamente percepito bene dal cittadino-elettore dei Cinque Stelle, quello che non ha permessi e non si vede recapitare lo stipendio a casa pur senza presentarsi a lavoro, quello che non conosce personalmente la consigliera, la sua famiglia, i suoi valori, la sua lealtà.
Insomma, il web, la rete, l’indignazione, la battaglia contro la casta sono una cosa, la vita reale un’altra.
Forse occorrerebbe semplicemente maggior equilibrio e giudicare i politici per quello che valgono e per come svolgono il loro lavoro.
Grillini o non grillini che siano.
Intanto, la consigliera-docente ha fatto circolare una propria nota a chiarimento di quanto pubblicato sul Corriere edizione di Torino:
“Il giornalista ha ben evidenziato la differenza di comportamento della rappresentante del Movimento 5 Stelle rispetto all’uso ed agli abusi che normalmente si utilizzano. Nessun motivo di famiglia e/o certificato medico rinnovato di giorno in giorno o di settimana in settimana.
Nel mio caso la chiara e trasparente comunicazione fatta con assoluta tempestività degli impegni istituzionali, in modo da consentire la proroga per tempo della supplenza, così che la direzione scolastica non debba fare ricorso a supplenti momentanee. In tal modo si garantisce una coerente attività didattica che consente agli alunni di aver una sola insegnante. Paradossalmente, se avessi scelto di andare qualche volta per prendere servizio, non avrei garantito tale continuità didattica. Nulla invece posso fare se la supplente non garantisce la propria presenza.
Aggiungo che ben prima della mia elezione al Consiglio avevo incaricato un mio legale di presentare ricorso per riottenere la possibilità di essere trasferita in Sicilia, possibilità preclusami dalla L. 107/2015 la cosiddetta buona scuola di Renzi. Infatti mentre io risultavo titolare di cattedra dal 1 settembre 2014 attraverso tale normativa ho perso la possibilità di rientrare in Sicilia una vera e propria schizofrenia legislativa.
Nel dettaglio preciso che non mi si può chiedere, ne è possibile solo ipotizzare, che debba rinunciare al mio posto di lavoro per mere beghe pseudopolitiche. Se, infatti, avessi chiesto l’aspettativa non solo avrei perso lo stipendio ma, per ciò che più conta, avrei pure perso l’anzianità di servizio con l’ulteriore beffa di vedermi scavalcata nella graduatoria da molti altri e così perdere definitivamente la possibilità di ottenere una cattedra vicino la mia famiglia.
Circa l’indennità di consigliere essa è, allo stato destinata, per formazione contabile-amministrativa e la parte residuale verrà accantonata per le esigenze del movimento e per eventuali progetti sul territorio.
Resta il rammarico di quanti hanno voluto leggere l’articolo pubblicato in modo distorto e palesemente diffamatorio anzicchè evidenziare la differenza tra i miei comportamenti e quelli che “ si usano fare” e oltre a mettere il rilievo il grande apprezzamento da parte del dirigente scolastico. A quanti hanno adottato comportamenti da sciacalli verrà riservato un trattamento adeguato non con denunzie penali ma con azioni civili per ottenere un risarcimento che verrà destinato ai bisogni della comunità”.
Per dovere di cronaca, ecco quanto prevede il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro settore scuola:
ART. 38 – PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
(art.45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall’assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l’esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell’ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell’orario obbligatorio di servizio prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.
5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000 (cfr .nota n.25), che dovrà essere prodotta tempestivamente dall’interessato.
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