Immobili abusivi acquisiti, modificato il regolamento: il Comune non li venderà La Commissione straordinaria l'ha adeguato alla circolare regionale n. 14055 del 3 luglio 2014
Il Comune non venderà gli immobili abusivi acquisiti: saranno demoliti o avranno una finalità pubblica. La Commissione straordinaria ha approvato la modifica del “Regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale”, che era stato approvato dal consiglio comunale il 9 ottobre del 2018 (delibera n.36).
La decisione è stata presa con i poteri del consiglio comunale, con la deliberazione n. 12 del 6 agosto 2020, dai commissari Salvatore Caccamo, Ferdinando Trombadore e Giovanna Camizzi.
In pratica, la modifica consiste nel cassare tutto l’articolo 11 del regolamento, titolato “Dismissione (asta pubblica)”, dove era prevista la cessione ovvero la dismissione delle opere abusivamente realizzate, e regolate anche le modalità di vendita e i beneficiari; nell’eliminare la parola “alienazione” dopo la parola “locazione”, al secondo capoverso dell’articolo 12.
In buona sostanza, oggi, un immobile abusivo che sia stato acquisito al patrimonio comunale o verrà demolito o, se viene dichiarata la sussistenza dell’interesse pubblico, sarà destinato alla locazione o all’edilizia residenziale.
La Commissione straordinaria non ha fatto altro che adeguare il regolamento comunale alla circolare del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, n. 14055 del 2 luglio 2014.
Tale circolare sostituiva integralmente la circolare n. 3/2011 del 10.05.2011, ove era stata ipotizzata la possibilità di alienare tali immobili abusivi transitati al patrimonio indisponibile comunale. L’assessorato regionale Territorio e Ambiente faceva cessare così l’indicazione, precedentemente fornita a tutti i Comuni siciliani, sulla possibilità di alienazione (vendita) degli immobili abusivamente edificati dal momento che tale possibilità non era legislativamente prevista.
Tutto ciò, in quanto l’impianto normativo vigente pone un divieto della circolazione dei beni immobili realizzati abusivamente. Tali beni non possono ritenersi disponibili alla vendita, e può esserne riconosciuta esclusivamente la finalità pubblica oppure la demolizione.
Infatti, la previsione del regolamento era in contrasto con la natura del patrimonio indisponibile del Comune nell’ambito del quale viene acquisito, ai sensi del comma 9 dell’art. 4 della L.R. n. 17 del 31 maggio 1994, l’immobile abusivamente realizzato avente carattere residenziale, nonché con i divieti di alienazione previsti dall’art. 46 del DPR n. 380 del 2001.
Una domanda sorge spontanea: ma se la circolare n. 14055 del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente è datata 2 luglio 2014, perché il consiglio comunale di Misterbianco ha approvato un regolamento non adeguato il 9 ottobre del 2018?
Un altro mistero della gestione della cosa pubblica a Misterbianco.
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