Regolamento immobili abusivi, l’ex assessore Santagati contesta la commissione straordinaria «Il contenuto della delibera impostato sulla falsa affermazione della vendita degli immobili abusivi acquisiti gratuitamente dal comune».

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di contestazione inviata da Stefano Santagati, ex assessore comunale all’Urbanistica, alla commissione straordinaria in relazione alla modifica del regolamento degli abusivi acquisiti dal Comune.

Alla Commissione Straordinaria del comune di Misterbianco (CT)

Oggetto: deliberazione n. 12 del 06-08-2020 – Contestazione.

Apprendo con stupore della deliberazione citata in oggetto con la quale le SS.LL. hanno modificato il “Regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 09-10-2018. Le modifiche introdotte nel citato regolamento riguardano l’abrogazione dell’articolo 11 e la modifica del 12.

Affermo con assoluta certezza che l’argomento affrontato dalle SS. LL., oggetto della presente contestazione, risulta inficiato da un grossolano errore di fondo che evidentemente denota la superficialità con cui lo stesso è stato affrontato.

Infatti, l’oggetto della “Dismissione (Asta pubblica)” di cui all’abrogato art.lo 11 non sono “le opere abusivamente realizzate”, le quali nell’insieme risultano composte dall’area di sedime e dall’opera edilizia che v’insiste sopra, bensì quel che rimane delle stesse a seguito dell’avvenuta demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate.

Dunque, la dismissione prevista dal citato art.lo 11 del regolamento riguarda le “aree libere”, nel caso di demolizione di interi edifici abusivi, nonché le “terrazze” (coperture piane – lastrici solari), nell’ipotesi di demolizione di corpi edilizi abusivi costruiti in sopraelevazione ad edifici
regolarmente realizzati.

Quanto sopra descritto, in forma chiara e sintetica, risulta riportato anche nell’abrogato art.lo 11, secondo comma, con l’aggiunta del richiamo al contenuto dell’art.lo 3 dello stesso regolamento in cui viene dettagliatamente illustrato l’argomento. Dal che, risulta evidente l’incoerenza dell’intervento deliberativo commissariale che taglia interamente l’art.lo 11 e condivide, invece, tutto l’art.lo 3. Quest’ultimo, infatti, non risulta interessato da alcuna modifica.

Premesso quanto sopra, lo scrivente non può assolutamente consentire che passi l’idea, acclarata dalla Commissione Straordinaria attraverso l’approvazione della deliberazione in contestazione, che l’Amministrazione Comunale del tempo volesse “Vendere” gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale. Pertanto, sfido chiunque a trovare tra le righe del regolamento originario un qualunque
riferimento alla ipotizzata “Vendita”.

Contesto, invece, totalmente il contenuto della parte motiva della deliberazione in contestazione in quanto, lo stesso, è stato impostato esclusivamente sulla falsa affermazione della vendita degli immobili abusivi acquisiti gratuitamente dal comune.

L’approssimazione con cui è stato affrontato l’argomento in contestazione emerge, in primo luogo, dall’aver soltanto immaginato che gli Amministratori del tempo volessero vendere gli immobili abusivi acquisiti dal comune e, dunque, aver pensato che volessero intraprendere, da sprovveduti, una operazione palesemente illegale.

Ritengo profondamente offensivo, nei confronti degli amministratori tutti e dei funzionari comunali, l’aver tacitamente ipotizzato un simile comportamento.

Inoltre, l’approssimazione al tema risulta anche dalla mancata consultazione del verbale della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del regolamento originario. Nell’occasione, il dibattito in aula ha focalizzato l’attenzione proprio sul punto in questione, approfondito in particolare dalla consigliera d’opposizione Rossella Zanghì, a cui sono stati offerti tutti i chiarimenti del caso.

Dunque, ripetere lo stesso errore della consigliera Zanghì denota come detto verbale non risulta essere stato per niente consultato. Ciò a conferma della superficialità di approccio al tema in questione.

Infine, al solo scopo di rendere l’idea del danno all’Ente (economico, impegno di personale e sociale) conseguente alla scelta adottata dalle SS. LL., basta un semplice sforzo di previsione, tipico del buon padre di famiglia, nell’immaginare quel che occorre per la gestione dei beni immobili residuali non provvisti delle idonee caratteristiche tecnico-strutturali di cui all’art.lo 3 del regolamento.

Detta scelta provocherà, oltre agli inevitabili scontri con i cittadini interessati, anche molti
contenziosi e spese a carico dell’Ente
per definire: gli accessi e i percorsi per arrivare a detti beni, i danni pregressi, attuali e futuri negli immobili, le spese di realizzazione delle misure di sicurezza e protezione (recinzioni) e manutenzione soprattutto delle terrazze, la spesa per la vigilanza, ecc., senza che vi sia alcun ritorno utile nei confronti della collettività.

Tutto ciò, invece, era stato ponderato, valutato ed evitato attraverso la soluzione prevista dal regolamento originario, di cui agli artt. 3 e 11 (Dismissione-Asta pubblica), la quale presenta soltanto vantaggi per la collettività sia in termini di collaborazione sociale, finalizzata alla demolizione delle opere abusive e dunque nel rispetto degli obiettivi di legge, oltreché per il raggiungimento di obiettivi di economicità ed incremento degli introiti per le casse comunali da investire in opere di urbanizzazione.

Nell’attesa di una doverosa rivisitazione della questione in contestazione si rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Con ciò si ritiene d’aver ottemperato al dovere civico di un comune cittadino

Stefano Santagati
già assessore all’urbanistica

Misterbianco lì, 22/08/2020

Allegati:
Regolam vecchio Immob Abusivi

Regolam modificato Immobili abusivi

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La Redazione di Misterbianco 3.0

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