Regolamento immobili abusivi, la Commissione: «Eliminato qualunque dubbio interpretativo» Precisazione sulla contestazione inviata dall'ex assessore Santagati

Riceviamo e pubblichiamo la precisazione della Commissione Straordinaria
circa la contestazione mossa dall’ex assessore all’urbanistica ing. Stefano Santagati

OGGETTO: Regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 09.10.2018 modificata con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 06.08.2020.
Precisazioni.

In relazione alla nota di contestazione del 22.08.2020, a firma dell’ing. Stefano Santagati relativa all’oggetto della presente, si ritiene quanto mai opportuno fornire le seguenti puntualizzazioni al fine di ripristinare la corretta informazione tecnico-amministrativa in merito alla modifica, introdotta da questa Commissione Straordinaria, della originaria previsione regolamentare dell’art. 11 rubricato “Dismissione (asta pubblica)” dei beni immobili abusivamente realizzati.

Preliminarmente occorre evidenziare che il comma 9 dell’art. 4 della L.R. n. 17 del 31 maggio 1994 dispone che l’immobile abusivo (comprensivo della relativa area di sedime e della copertura) viene acquisito al patrimonio indisponibile comunale; l’art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 prescrive che tali beni immobili non possono formare oggetto di futura alienazione, dovendosi comprendere in ciò anche quanto residua dalle demolizioni.

Fatta questa premessa, si fa rilevare che la modifica regolamentare intervenuta elimina in nuce qualunque dubbio interpretativo correlato ad una formulazione imprecisa e generica del sopra ricordato articolo 11 che, nella previgente formulazione, regolamentava in maniera indefinita e generica le modalità attuative della dismissione e vendita degli immobili abusivi.

Difatti, secondo la originaria ed equivoca stesura, il citato articolo 11 avrebbe potuto comprendere anche le seguenti tipologie di immobili:

1) fabbricati abusivi, con o senza area di pertinenza, per i quali il Consiglio comunale non ha ancora deliberato la esistenza/inesistenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’opera;
2) fabbricati abusivi con destinazione abitativa, con o senza area di pertinenza, per i quali il Consiglio comunale abbia deliberato il mantenimento per soddisfare determinati interessi pubblici;
3) fabbricati abusivi con destinazione diversa da quella abitativa, con o senza area di pertinenza, per i quali il Consiglio comunale abbia deliberato il mantenimento per soddisfare determinati interessi pubblici.

Così com’era formulato l’art.11 si poneva, quindi, in contrasto con l’art. 2 del Regolamento secondo il quale possono essere dismesse le aree libere dalle demolizioni o i tetti a terrazza derivanti da demolizioni di superfetazioni edilizie (rientranti nel patrimonio disponibile).

Pertanto, con la modifica apportata al Regolamento comunale la Commissione Straordinaria ha solamente ripristinato il rigoroso rispetto del dettato normativo che, si ribadisce, non consente la circolazione dei beni immobili abusivamente realizzati, divieto che non può essere aggirato facendo rientrare gli immobili abusivi nel piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico comunale.

Quanto sopra poiché l’Ente locale non può porsi in conflitto nella gestione urbanistica con precisi divieti normativi nazionali e regionali ispirati a garantire diritti e interessi pubblici della collettività.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Caccamo – Trombadore – Camizzi

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Redazione

La Redazione di Misterbianco 3.0

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