Comune sciolto, il Tribunale: «Unico incandidabile è l’ex vicesindaco Carmelo Santapaola» Via libera per tutti gli altri otto ex amministratori: potranno ricandidarsi
L’unico incandidabile? È l’ex vice sindaco Carmelo Santapaola. Per gli altri otto ex amministratori del Comune di Misterbianco, sciolto per sospette infiltrazioni mafiose nel mese di settembre 2019, sarà possibile candidarsi alla prossima tornata elettorale.
Così dice la sentenza resa pubblica oggi dalla prima sezione civile del Tribunale di Catania, composta dai magistrati Massimo Escher (presidente), Marisa Acagnino (giudice) e Stefania Muratore (giudice relatore).
Per l’ex sindaco Nino Di Guardo Antonino, l’ex assessore Stefano Santagati, e gli ex consiglieri comunali Agata Pestoni, Domenico Caruso, Marco Corsaro, Riccardo La Spina, Andrea Rapisarda e Nunzio Santonocito, il collegio dei giudici ha dichiarato “l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di incandidabilità”. In pratica, dopo la gestione commissariale, quando si tornerà a votare per il Comune, gli otto potrebbero ricandidarsi.
Santapaola non potrà candidarsi “alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione Sicilia, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso”.
I giudici hanno esaminato “il ruolo assunto da ciascuno degli amministratori indicati nella relazione prefettizia, dovendosi verificare nello specifico, con riguardo ad ognuno di essi, la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva o commissiva assunta e lo
scioglimento del consiglio comunale, sulla base di elementi concreti, univoci e rilevanti”.
Ricordiamo come già Misterbianco 3.0 avesse a suo tempo rivelato come “il Ministero dell’Interno, con la propria memoria di costituzione del 25 gennaio 2021, aveva chiesto che venisse pronunciata l’incandidabilità di tutti gli amministratori coinvolti nel presente giudizio. Al contrario del Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo la declaratoria di incandidabilità soltanto del sindaco Di Guardo e del vice-sindaco Santapaola”.
I giudici hanno sottolineato che, «ai fini del presente giudizio volto alla declaratoria di incandidabilità degli “amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento”, si richiede la presenza di “elementi” su “collegamenti” o “forme di condizionamento” che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata che
non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori” (così Cons. Stato n. 1266/2012), purché, per come richiesto dal testo risultante dalla novella del 2009, detti elementi si pongano come “concreti, univoci e
rilevanti” (Cons. Stato n. 126 del 2013)».
E ancora «Non è, dunque, sufficiente un mero quadro indiziario fondato su “semplici elementi”, in base ai quali sia solo plausibile il potenziale collegamento o l’influenza dei sodalizi criminali verso gli amministratori comunali, con condizionamento delle loro scelte e ricaduta sul buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, sul regolare funzionamento dei servizi e sulle stesse condizioni di sicurezza pubblica, dovendo detti elementi caratterizzarsi per concretezza, essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato
accertamento nella loro realtà storica; univocità, che sta a significare la loro direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale” (cfr., tra le tante, Cons. Stato n. 126 del 2013, cit.)».
Contro la sentenza, l’Avvocatura dello Stato potrà ricorrere entro 10 giorni dalla notifica.
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