Scioglimenti e incandidabilità, alcune cifre sui provvedimenti dei tribunali adottati nel 2019

«Lo scioglimento del Consiglio comunale prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il legislatore ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell’ente nel suo complesso. Il provvedimento di scioglimento non è quindi la conseguenza di responsabilità del singolo amministratore […] L’unico provvedimento al quale si potrebbe quindi semmai riconoscere natura sanzionatoria è, invece, quello, diverso, ex art. 143, co. 11, TUEL, con il quale viene decretata l’incandidabilità ed il quale è adottabile nei confronti di soggetti ritenuti responsabili dello scioglimento».

In definitiva, «si tratta di giudizi autonomi che hanno ad oggetto accertamenti distinti, quello di incandidabilità una valutazione delle singole posizioni e dei singoli comportamenti, laddove il presente giudizio [sullo scioglimento] verte sulla legittimità del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, il quale, a sua volta, prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti». (TAR Lazio, 29/3/2018)

Nel 2019, tutti i casi di contenzioso per i quali sono intervenute pronunce di primo e/o di secondo grado su provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata si sono conclusi favorevolmente per lo Stato (leggasi Ministero degli Interni).

Più nel dettaglio, su un totale di 38 giudizi, il T.A.R. LAZIO – titolare di competenza funzionale inderogabile nelle materie di cui all’art. 143 del T.U.O.E.L. – si è pronunciato 30 volte e il Consiglio di Stato nei restanti 8 casi.

Il Giudice amministrativo di prime cure ha adottato sei decreti di perenzione, quattro decisioni di inammissibilità dei ricorsi, due sentenze di improcedibilità e quattordici pronunce di rigetto dei ricorsi.

In quattro occasioni il T.A.R. capitolino ha accolto il gravame e ha conseguentemente ritenuto illegittimi i provvedimenti dissolutori dei consigli comunali di Lamezia Terme (CZ), Marina di Gioiosa Ionica (RC) e Valenzano (BA) nonché il decreto di proroga dello scioglimento di Parabita (LE).

In tutti e quattro i casi, però, la sfavorevole decisione di primo grado è stata ribaltata dal Consiglio di Stato il quale ha, inoltre, emesso tre sentenze di rigetto a conferma della legittimità degli scioglimenti di altrettanti comuni.

Nel 2019, sono intervenute 47 pronunce giurisprudenziali in materia di incandidabilità ex art. 143, comma 11, del T.U.O.E.L.

Più nel dettaglio, si sono registrati 21 provvedimenti di primo grado, 20 decisioni in sede di reclamo e 6 pronunciamenti della Corte di Cassazione.

Per 10 comuni, i giudici di prima istanza hanno accolto la proposta di incandidabilità inoltrata dal Ministro degli Interni. La proposta ministeriale è stata, invece, dichiarata improcedibile per 2 comuni, ritenuta inammissibile per 1 comune e rigettata nei confronti di 3 comuni. Infine in ordine a 5 comuni i Tribunali territorialmente competenti hanno in parte accolto e in parte rigettato la proposta di incandidabilità.

Le Corti d’Appello hanno adottato decisioni favorevoli al Ministero degli Interni in merito a 8 comuni; viceversa, sono risultate sfavorevoli le pronunce emesse in sede di reclamo con riferimento a 8 comuni.

In relazione a 2 comuni, le pronunce di secondo grado sono state in parte favorevoli e in parte sfavorevoli per il Ministero.

Infine, per 1 comune la Corte di Appello ha rigettato sia il reclamo proposto dal Ministero sia quello proposto dall’ex sindaco dell’ente.

Fonte: relazione del Ministro dell’Interno sull’attività delle Commissioni per la gestione degli enti sciolti per mafia (anno 2019)

Riguardo allo scioglimento del consiglio comunale del Comune di Misterbianco è bene sapere che:

a) Il Tribunale di Catania – Prima sez. Civile, in prima istanza, ha recentemente respinto la richiesta di declaratoria di incandidabilità di otto ex amministratori su nove avanzata dall’Avvocatura dello Stato. Ha quindi accolto in parte la richiesta del Ministero degli Interni

b) Il Tribunale di Catania – Prima sez. Civile non ha annullato il decreto di scioglimento degli organi elettivi, essendo incompetente per materia, ma si è soltanto limitato a valutare le responsabilità dei singoli ex amministratori chiamati in giudizio

c) La competenza ad annullare o meno il decreto di scioglimento degli organi elettevi è del TAR LAZIO dov’è ancora pendente il ricorso presentato dall’ex sindaco

d) il ricorso, presentato nel novembre del 2019, è stato “cancellato dal ruolo” (quindi al momento è sospeso) nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2021 a seguito dell’istanza di rinvio presentata dall’ex sindaco in data 8 febbraio 2021. Si attende la fissazione della data della prossima udienza.

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