Scioglimento del Comune, «carenza d’interesse»: il TAR decreta l’improcedibilità del ricorso La parte ricorrente aveva depositato il 25 marzo scorso un atto nel quale dichiarava di non avere più interesse
Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Con tale formula la sezione prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, presidente Antonino Savo Amodio, chiude la vicenda giudiziaria del ricorso presentato dall’ex amministrazione del comune, rappresentata dall’avvocato Franco Gagliardi La Gala contro atti e istituzioni che portarono allo scioglimento del Comune per presunte infiltrazioni mafiose il 27 settembre 2019.
Il Tar ha preso atto della rinuncia della parte ricorrente, depositata il 25 marzo 2022, in cui veniva dichiarato di non avere più interesse al ricorso. E, con decreto n. 02146/2022, pubblicato il 29 marzo 2022, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso stesso.
In particolare, il ricorso fu presentato nel 2019 (n. 13799) contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Catania per ottenere l’annullamento del decreto n.0111667, adottato dal Prefetto di Catania il 27 settembre 2019, con il quale venne disposta la “sospensione degli Organi del Comune di Misterbianco dalle cariche ricoperte nonché da ogni altro incarico ad esse connesso” e venne, contestualmente, incaricata una Commissione “con i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta” per la “provvisoria amministrazione dell’Ente”.
Il ricorso mirava anche all’annullamento di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e connessi, richiamati nel decreto del Prefetto di Catania, tra cui in particolare:
- la “Relazione” predisposta dal Prefetto di Catania (sulla scorta degli “accertamenti” e delle “acquisizioni documentali” – rispettivamente espletati ed operate – da parte della “Commissione d’indagine” nominata dallo stesso Ufficio a norma dell’art.143 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n.267) inviata al Ministro dell’Interno il 6 luglio 2019, che ha “proposto” lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Misterbianco
- la “Relazione” predisposta dalla “Commissione d’indagine” che ha funto da base essenziale per la “Relazione” del Prefetto di Catania
- la “decisione” (sottostante la predetta “relazione” del Prefetto) assunta il 18 giugno 2019 dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Catania con la quale sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per disporre lo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Misterbianco
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 26 settembre 2019, di “scioglimento del Consiglio Comunale di Misterbianco” e la sottostante “proposta” del Ministero dell’Interno unitamente alla “Relazione” che la suffraga
- il conseguenziale decreto del Presidente della Repubblica (già adottato, ed incorso di pubblicazione) che ha disposto lo “scioglimento degli Organi elettivi del Comune di Misterbianco” e la contestuale nomina della Commissione Straordinaria di surroga degli stessi.
Il tribunale ha anche disposto la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
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